Calcolo agevolato del FCDE: Arconet chiarisce come elaborare gli indicatori

 

La Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 79) ha previsto che gli enti locali, per il 2020 e per il 2021, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90% in luogo del 95% (per il 2020) e del 100% (per il 2021), a condizione che abbiano rispettato i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell’esercizio precedente a quello di riferimento.

La condizione in discorso è verificata mediante l’elaborazione dell’indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’art. 1, comma 859, lettere a) e b), della Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018).

Con la risposta n. 38, pubblicata fra le FAQ, Arconet ha chiarito che “limitatamente all’esercizio 2019 l’elaborazione degli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018 [può] essere effettuata sulla base delle registrazioni contabili dell’ente. Una differente interpretazione della predetta normativa limiterebbe significativamente, di fatto, l’articolo 1, comma 79, della legge n. 160/2019”.

 

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