Perché si possa configurare l’obbligo di versamento, in capo all’ente, dei contributi all’amministratore pubblico lavoratore è necessario che quest’ultimo “abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa”: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nel parere n. 31/2020, depositato lo scorso 26 febbraio.
Secondo i giudici, l’obbligo, previsto dall’art. 86 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), decorre dal momento in cui l’amministratore locale è assunto e non riguarda periodi precedenti nel caso questi non fosse un lavoratore – dipendente o meno – al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico.
Diversamente, all’eletto che non abbia precedentemente ricoperto alcun rapporto lavorativo, spetterà l’indennità di funzione ai sensi dell’art. 82 del TUEL, così come determinata nella regolamentazione ministeriale conseguente.