L’avvio di un’indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti sotto soglia comunitaria non comporta l’obbligo di acquisizione di un codice CIG: è quanto affermato dall’ANAC con la recente deliberazione n. 131 del 12 febbraio 2020, visto che si tratta di mere operazioni preliminari allo svolgimento di una futura procedura di selezione.
Secondo l’Autorità, l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 29, comma 2 (ossia, pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC) e 73 (ossia, pubblicazione a livello nazionale) del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) può ritenersi assolto mediante la pubblicazione obbligatoria prevista dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) sul sito istituzionale delle stazioni appaltanti, attesa la coincidenza delle informazioni oggetto di comunicazione.