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L’amministratore locale lavoratore a tempo determinato non può percepire l’indennità in misura piena

 

Il lavoratore a tempo determinato non può ricevere l’indennità in misura piena prevista per gli amministratori dall’art. 82 comma 1 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), in quanto, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale: è quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo Sardegna, nel parere n. 8 del 18 febbraio 2020.

Secondo i giudici, riconoscere l’intera indennità nel caso del lavoratore a tempo determinato si risolverebbe in una ingiustificata corresponsione di pubblici emolumenti, esponendo ad un improprio esborso di pubbliche risorse e, ulteriormente, concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra la situazione dell’amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in misura piena il proprio trattamento stipendiale.

In conclusione, tenuto conto che l’amministratore lavoratore a termine conserva il diritto a percepire sia il proprio intero trattamento stipendiale sia l’indennità nella misura dimezzata, non si individua alcuna compromissione del diritto al mantenimento.