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Il trasporto di persone reso all’interno di un servizio turistico non è esente IVA

 

 

Non opera l’esenzione IVA prevista dall’art. 10 comma 1 n. 14 del DPR n. 633/1972 se il servizio di trasporto persone è strumentale ad un più ampio servizio turistico: è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sent. 14 gennaio 2020, n. 419.

Ed infatti, la norma testé citata prevede l’esenzione IVA per le “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri”. Secondo i giudici, il trasporto urbano è, per sua natura, rivolto ad un pubblico indistinto dietro pagamento di un corrispettivo e, conseguentemente, non può esserci equiparazione con il trasporto di persone nell’ambito di un servizio di turistico, laddove il trasporto deve ritenersi accessorio rispetto al servizio principale e riservato solo ai soggetti che acquistano il pacchetto turistico.

Tra l’altro, a conferma dell’inapplicabilità, nel caso specifico, dell’esenzione IVA, i giudici hanno anche ricordato che le norme riguardanti i casi di esenzione devono essere interpretate restrittivamente, non potendosi ammettere un’interpretazione che vada oltre la specifica previsione letterale.