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I nuovi controlli sulle ritenute negli appalti non operano per l’attività istituzionale degli enti pubblici

 

 

La nuova disciplina sui controlli sulle ritenute negli appalti di lavori e servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 (prevista dall’art. 17 bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, inserito dall’art. 4 del Decreto Fiscale n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019) non opera per gli enti pubblici per quanto riguarda la loro attività istituzionale: è uno degli aspetti più importanti evidenziati dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 1/E del 12 febbraio 2020 (consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/CIRCOLARE+N.+1+2020.pdf/328aafe6-3aa5-8da7-836b-6bb70de6d78b).

Rimangono parimenti esclusi:

  • i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni: si pensi alle persone fisiche e alle società semplici che non esercitano attività d’impresa o agricola o arti o professioni;
  • i condomìni, perché non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale;
  • i contratti d’opera di cui all’art. 2222 del codice civile stipulati con esercenti arti e professioni, perché non si è dinanzi ad una attività di impresa.