Con la recente imposta ad interpello n. 21 del 5 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di operatività dell’esenzione dell’imposta di bollo nel caso delle quietanze di pagamento emesse dal tesoriere per conto del Comune.
In sintesi, secondo gli esperti dell’Agenzia, l’imposta di bollo non è dovuta:
- per i pagamenti/incassi di importo inferiore ad euro 77,47 ( art. 13 Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 642/1972);
- per il pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA (art. 6 Tabella B annessa al DPR n. 642/1972);
- per le quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo (art. 13, nota 2b Tariffa);
- per le quietanze emesse per il rimborso di fondi economali (art. 15 comma 4 Tabella);
- per i rimborsi di trasferte ad amministratori e personale, i mandati emessi a favore di dipendenti ed i pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 26 Tabella);
- per le quietanze relative all’erogazione di sussidi o contributi assistenziali ed il reintroito di somme non riscosse dai creditori del Comune (art. 8 comma 3 Tabella);
- per le quietanze relative al pagamento di contributi o quote associative (art. 7 comma 3 Tabella);
- per le quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione del Codice della Strada (art. 5 comma 4 della Tabella);
- per le quietanze relative al pagamento delle indennità di esproprio (art. 22 Tabella).