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L’anticipo del 20% sugli appalti deve contabilizzarsi come acconto lavori

Fra i quesiti affrontati da Arconet nella riunione del 15 gennaio u.s., segnaliamo la modalità di contabilizzazione dell’anticipazione del 20%, prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di pari importo, maggiorato del tasso di interesse legale necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione.
Gli esperti hanno evidenziato che, ai fini IVA, all’operazione in esame è applicabile il criterio indicato nell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale le anticipazioni di prezzo devono essere assoggettate ad imposta: secondo tale disposizione, infatti, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (o dell’emissione della fattura se anteriore) e se il corrispettivo è pagato in parte, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo pagato.
L’erogazione dell’anticipo è strettamente legata all’esecuzione del contratto di appalto e non può essere considerata un prestito all’appaltatore da contabilizzare come una concessione di crediti o in partita di giro, ma un acconto in conto lavori, da contabilizzare in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce.