ISA: la dichiarazione tardiva non preclude i benefici
Il contribuente che presenta la dichiarazione tardiva può comunque godere dei benefici previsti dagli ISA (indici sintetici di affidabilità): è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la recente risposta ad interpello n. 31 del 6 febbraio 2020.
In merito alla dichiarazione tardiva, gli esperti dell’Agenzia hanno ricordato che, secondo quanto già precisato con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, “…la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari”. Conseguentemente, nella risposta all’interpello è stato affermato che “il contribuente ha diritto ai benefici di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis [del D.L. n. 50/2017] anche in base alla dichiarazione “tardiva” presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine”.
Resta fermo che, come chiarito con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, paragrafo 7.2, “… il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio”.