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Le novità 2020 per la compensazione dei crediti d’imposta

L’art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità nella delicata materia della compensazione dei crediti d’imposta; in particolare:

1) il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (mentre in precedenza tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA), rimanendo ferma la necessità del visto di conformità;

2) il comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate: più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti operativi; in particolare, in merito al punto 1), è stato precisato che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso. L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.