TOSAP e aree di parcheggio
Con la recente ordinanza 15 gennaio 2020 n. 613, la Corte di Cassazione ha chiarito quando la concessionaria di un parcheggio pubblico può essere chiamata a corrispondere la TOSAP.
Come è noto, il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico.
Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rilevano due possibili ipotesi:
– la società di gestione, in concreto, occupa l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando, così, il presupposto della TOSAP;
– la società si limita, quale sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni, ad effettuare il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal comune: in tal caso si concretizza un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrarrebbe al pubblico uso l’area, con esenzione di quest’ultima dalla tassazione in forza dell’art. 49, comma 1, lett. a), del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507.