È illegittima l’esclusione di un operatore economico per avere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa, in una procedura telematica, il capitolato d’oneri non firmato digitalmente dal legale rappresentante, come invece richiesto dal disciplinare di gara: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 22 gennaio 2020, n. 51.
Secondo i giudici, infatti, in tal caso è applicabile il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), disposizione secondo cui “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”.
La mancanza di sottoscrizione digitale del capitolato d’oneri non costituisce ipotesi di mancanza ovvero incompletezza o altra irregolarità afferente all’offerta economica e all’offerta tecnica, con la conseguenza che la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre il soccorso istruttorio per sanare l’irregolarità e non escludere il partecipante.