Gestione tariffe rifiuti: entro il 30 gennaio le comunicazioni ad ARERA

 

 

Con una nota del 20 gennaio, pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’IFEL ha ricordato che tutti i Comuni che nell’ambito del servizio rifiuti svolgano anche l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ovvero tale unica attività, sono obbligati a fornire i dati richiesti ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) entro e non oltre il 30 gennaio 2020.

L’Autorità, ai sensi della deliberazione 226/2018/R/rif, ha infatti dato avvio a una raccolta per la trasmissione dei dati e delle informazioni in materia di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

In fase di prima attuazione (determinazione 3/DRIF/2019), l’obbligo di iscrizione all’anagrafica era stato rivolto solo ai soggetti che svolgono almeno una delle seguenti attività: raccolta e trasporto dei rifiuti, trattamento (recupero e smaltimento), spazzamento delle strade, spedizioni transfrontaliera, ivi inclusi i comuni che gestiscono tali attività in economia. Solo dopo l’avvio di questa attività, ARERA ha effettuato una disamina del settore da cui è emerso che “nella maggioranza dei casi la predetta attività (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) viene gestita dai Comuni, quale unica attività svolta nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti”.

Il 18 dicembre 2019, con la determinazione 4/DRIF/2019, ARERA ha specificato che sono tenuti alla iscrizione in anagrafica e alla trasmissione delle informazioni, entro il 30 gennaio 2020, anche i soggetti che al 31 dicembre 2018 gestivano unicamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

 

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