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TARSU: è legittimo prevedere una tariffa maggiore per gli alberghi rispetto alle abitazioni private

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 569 del 15 gennaio 2020, ha ribadito il principio, già espresso in precedente occasioni (cfr., ad esempio, Cass., n. 8308/2018), secondo cui il regolamento comunale in materia di TARSU può legittimamente prevedere una tariffa maggiore per gli alberghi rispetto a quella prevista per le abitazioni private.
Ed infatti, secondo i giudici, costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione; ne consegue, prosegue la Corte nel suo ragionamento, “che la produttività di rifiuti connessa all’attività alberghiera, sulla cui base si giustifica la maggiorazione della tariffa, non può essere distinta in relazione al diverso uso cui sono destinate le aree che compongono l’albergo, posto che tutte sono parimenti idonee alla produzione di rifiuti in misura maggiore rispetto alla civile abitazione ed una eventuale riduzione della tariffa per le aree adibite a camere rispetto a quelle destinate a parti comuni costituisce esercizio di un potere discrezionale del Comune che non può essere oggetto di censura”.