È possibile finanziare i costi delle apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità mediante i proventi derivanti dalle relative sanzioni, elevate ai sensi dell’art. 142 del Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992): è il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nel parere n. 447 del 18 dicembre 2019.
Ed infatti, l’art. 208 del suddetto Codice, nel disporre la destinazione dei proventi derivanti dalla violazioni stradali, espressamente prevede, al comma 4 lett. b), che una quota, non inferiore ad un quarto del 50% del totale, sia utilizzabile dai Comuni e dalle Province per il “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale”.