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Il soccorso istruttorio non opera nel caso di omessa allegazione di un referenza bancaria

Come noto, le referenze bancarie sono uno dei mezzi di prova tramite cui le imprese si qualificano sul piano economico-finanziario e costituiscono uno strumento finalizzato a dimostrare se sussistano i requisiti in questione.
Il TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, con la recente sentenza 16 gennaio 2020, n. 25, è intervenuta in materia, chiarendo due aspetti importanti.
Il primo riguarda l’ipotesi in cui la referenza prodotta dall’impresa concorrente non sia idonea a questo scopo, perché quanto ivi attestato non sia ritenuto sufficiente dall’amministrazione aggiudicatrice: secondo i giudici, in tale ipotesi la stazione appaltante è tenuta a soccorrere l’impresa mediante l’ampio potere di regolarizzazione previsto dal codice dei contratti.
Il secondo aspetto, invece, riguarda il caso dell’omessa allegazione di una referenza bancaria e della possibilità, in tale circostanza, dell’operatività del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016): ebbene, secondo i giudici bolognesi, in tale circostanza il soccorso non può operare.
Si tratta di orientamento già espresso dalla giurisprudenza in altre occasioni, fondato sulla circostanza che il soccorso istruttorio si riferisce all’ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara non consente alla stazione appaltante di considerare comprovato, in capo all’impresa partecipante, il possesso dei requisiti economici e finanziari, i quali a norma dell’art. 46 comma 1 bis, assumono valenza di elemento essenziale dell’offerta (TAR Sicilia, Catania, sent. n. 226/2018; parere dell’ANAC n. 100 del 26 novembre 2014; Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 16/2014 e n. 9/2014).
La questione, comunque, è oggetto di incertezza giurisprudenziale: infatti, un secondo orientamento, al contrario, sostiene che l’omessa allegazione di una referenza bancaria rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio, trattandosi di un elemento estraneo all’offerta economica che si riferisce all’oggetto dell’appalto (TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 23 febbraio 2018, n. 88).