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I venti giorni per il deposito della proposta di rendiconto non valgono se il Prefetto ha diffidato il Comune

Come è noto, l’art. 227 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che la proposta del rendiconto di gestione deve essere messa a disposizione dei consiglieri entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
Secondo quanto precisato dal TAR Lazio, sez. Latina, nella sent. 17 gennaio 2020, n. 16, il termine dei 20 giorni previsto dalla norma testé richiamata, è destinato a valere solo in ordine all’approvazione del rendiconto nei termini di legge e non già laddove l’approvazione avvenga fuori termine su diffida del Prefetto: secondo i giudici laziali, infatti, di fronte all’alternativa dello scioglimento del Consiglio (che sarebbe la conseguenza della mancata delibera a seguito della diffida) deve ritenersi giustificata la deroga al termine ordinario di 20 giorni entro il quale i consiglieri devono poter accedere alla documentazione allegata alla proposta di deliberazione.