Il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/972), prevede che siano assoggettate all’aliquota del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, le barriere architettoniche qui in discussione sono quelle descritte dall’art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), attuativo dell’art. 1 della citata legge, ai sensi del quale sono tali:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
In linea con quanto già affermato nella risoluzione n. 70/E del2012, l’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta n. 3 del 13 gennaio 2020, ha confermato che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4% nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate nel D.M. n. 236/1989: in sintesi, quindi, se l’opera concretamente realizzata non è rispettosa dei parametri tecnici previsti nel citato D.M., non sarà possibile godere dell’IVA agevolata al 4%.