Il consigliere comunale non è fra i soggetti legittimati a richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica: è quanto affermato dai giudici contabili della sez. reg. di controllo per la Regione Sicilia nella delib. n. 175 del 19 novembre 2019.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art.7, comma 8, dalla Legge n. 131/2003, la richiesta di pareri alla Corte viene avanzata, nel caso del Comune, tramite il Consiglio delle autonomie locali ovvero direttamente dal Sindaco, dal Commissario Prefettizio che esercita la funzioni del Sindaco o dal Consiglio Comunale per il tramite del Presidente.
Non si tratta di una novità: infatti, la Corte dei Conti, sez. reg. Abruzzo, con la delib. n. 98 dell’11 giugno 2018, aveva già ritenuto la mancanza della legittimazione in parola in capo al consigliere comunale.