Appalti e anticorruzione: entro il 31 gennaio è necessario pubblicare i dati relativi al 2019
Il comma 32 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) dispone che, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre all’ANAC.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.