Secondo il TAR Sardegna, sez. I, sent. 17 dicembre 2019 n. 891, l’utilizzo di una RDO (richiesta di offerta) sul MEPA da parte della PA per l’acquisto di un bene o di un servizio è qualificabile come procedura aperta e, conseguentemente, non opera il principio di rotazione.
Come è noto, le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità 26 ottobre 2016, n. 1097 e poi aggiornate con delibera dello stesso Consiglio 1 marzo 2018, n. 206, stabiliscono che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (Paragrafo 3 – Capoverso 3.6).
Secondo i giudici sardi, quest’ultima condizione – con particolare riferimento all’utilizzo di una procedura “aperta al mercato” mediante “indagini di mercato o consultazione di elenchi” – ben può considerarsi soddisfatta nei casi in cui la selezione viene effettuata mediante RDO sul MEPA, potendo qualunque operatore del settore interessato iscriversi al portale e formulare la propria offerta.
Né rileva in senso contrario il fatto che, per avere notizia di simili procedure selettive, è necessario essere iscritti al MEPA per la categoria merceologica di riferimento: è questa, infatti, una condizione notoria e facilmente soddisfabile da qualunque operatore del settore, nonché perfettamente in linea con la previsione normativa di cui all’art. 1, comma 450, della legge 127 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche, “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici…”: se, dunque, il ricorso al mercato elettronico corrisponde a un preciso obbligo normativo per le stazioni appaltanti pubbliche, non si vede come la necessità d’iscriversi al principale portale informatico che ciò consente – cioè il MEPA- possa privare le relative procedure informatizzate di quel “carattere di apertura” che giustifica la deroga al principio di rotazione.