Obbligo di identità tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, ha ribadito che è necessaria l’identità tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione, confermando l’orientamento già espresso con la risoluzione n. 21/E del 4 maggio 2009.
Tale obbligo è evincibile, secondo i tecnici dell’Agenzia, da due norme:
- l’art. 23 del DM 31 maggio 1999, n. 164, secondo cui i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili (comma 1);
- l’art. 3 del DPR n. 322/1988, secondo cui i soggetti incaricati delle predisposizione delle dichiarazioni sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse (comma 3 bis).