Come è noto, l’art. 13 del D.L. n. 52/2012 dispone che ‘ per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604”, ossia non opera l’obbligo di riscossione dei diritti di segreteria.
Sull’argomento, dai comprensibili risvolti pratici, la Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, si è espressa con il parere n. 68/2019, evidenziando come l’esenzione del pagamento dei diritti di segreteria è prevista dal Legislatore quale conseguenza della modalità seguita per procedere all’acquisto, ossia l’utilizzo di sistemi informatici e senza il ricorso alle formalità stabilite dalla legge di contabilità, compresa la stipula di contratto in forma pubblica.