Mancata riscossione di canoni enfiteutici: responsabilità di ufficio tecnico e Giunta
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Centrale d’Appello per la Regione Basilicata, con la sentenza n. 393/2019 ha riconosciuto la responsabilità erariale del dirigente dell’ufficio tecnico e della Giunta comunale nella mancata riscossione dei canoni enfiteutici.
I giudici, in particolare, hanno evidenziato come la mancata riscossione dei suddetti canoni, divenuti nel frattempo prescritti, erano necessariamente riconducibili alla condotta omissiva del Responsabile dell’ufficio in questione per non aver intrapreso le azioni necessarie alla sollecita riscossione ed anche al comportamento inerziale dei membri della Giunta, che rappresentano il motore della macchina amministrativa e hanno il compito di monitorare l’andamento dell’attività istituzionale destinata alla corretta gestione delle entrate per l’ente.
Nel caso specifico, il danno erariale è stato individuato nella misura dei canoni persi, con addebito della metà al responsabile dell’ufficio e dell’altra metà ai singoli componenti della Giunta.