Le somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze o per irregolare prestazione o per trattenute sul prezzo in luogo della cauzione devono essere considerati esclusi dalla base imponibile: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello del 28 ottobre 2019 n. 436.
L’art. 15 del decreto IVA elenca una serie di somme o importi che, pur essendo addebitati alla controparte, non hanno natura di controprestazione per la cessione del bene o per la prestazione del servizio cui si riferiscono e, pertanto, vengono considerati esclusi dalla base imponibile; ad esempio, non concorrono a formare la base imponibile le somme addebitate ai clienti a titolo di interessi moratori, penalità, ritardi o altre irregolarità commesse dagli stessi nell’adempimento degli obblighi contrattuali.