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Appalti: un utile modesto non determina un’offerta anomala

In una gara di appalto, l’esiguità di un utile conseguente ad una offerta economica non deve considerarsi elemento di anomalia: è quanto ribadito dal TAR Umbria, nella sent. 3 ottobre 2019, n. 502.

Ed infatti, come peraltro affermato anche in precedenza dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 aprile 2018, n. 2053), anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere per l’impresa in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum, dall’essersi aggiudicata e dall’avere poi portato a termine un prestigioso appalto; nel caso specifico, in particolare, sono state accolte le giustificazioni addotte nella quali è stato affermato che si “ritiene di particolare pregio l’auspicata gestione del servizio oggetto della procedura di gara” con “possibilità di annoverare tra le proprie referenze un cliente di sicuro prestigio”.