Dirigente ad interim: nessuna buonuscita
La Corte di Cassazione ha chiarito che il funzionario della Pubblica Amministrazione che ricopre in via temporanea l’incarico di dirigente ad interim non ha diritto al computo di tale periodo ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.
Secondo i giudici, il carattere di temporaneità dell’incarico non permette di incidere sulla buonuscita, in quanto non è stata conseguita la qualifica di dirigente, essendo la nomina meramente provvisoria. Infatti, l’indennità di buonuscita si calcola sullo stipendio percepito per la qualifica ricoperta e non anche sul compenso conseguito durante l’esercizio provvisorio di mansioni superiori.
Più precisamente, nella sentenza n. 22014 del 3 settembre 2019 si legge “nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente”.