Nelle gare di appalto gestite telematicamente, nel caso in cui l’offerta deve essere obbligatoriamente presentata mediante sistema digitale, il rischio derivante dalle modalità telematica di trasmissione degli atti di gara è a carico della stazione appaltante che ha imposto la modalità telematica.
Ciò è quanto affermato dalla recente sentenza n. 977/2019 del T.A.R. Lecce, secondo cui, nel caso in cui si sia verificato un errore nella trasmissione dell’offerta o della domanda di partecipazione e qualora sia impossibile stabilire con certezza se l’errore sia dipeso da una défaillance da parte del trasmittente o da un vizio del sistema telematico, il pregiudizio ricade sulla stazione appaltante.