Compatibilità componenti Commissione di gara
Come è noto, l’art. 77 comma 4 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
Si tratta di una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura di gara e, di conseguenza, è necessaria una verifica, caso per caso, al fine di rilevare eventuali interferenze tra l’attività svolta in precedenza dal dirigente e le funzioni assegnate alla commissione di cui il dirigente è componente.
Su tale aspetto segnaliamo la sentenza n. 9297 dell’11 settembre 2019 del Consiglio di Stato, sez. IV, nella quale i giudici, dopo aver ribadito la necessità di una verifica in concreto, hanno affermato che non vi è incompatibilità per motivi di interferenza e di condizionamento tra chi ha predisposto l’avviso pubblico e chi ha poi verificato la documentazione di gara (non si tratta, peraltro, di una novità: il medesimo principio era stato già evidenziato dai giudici di Palazzo Spada nella sent. 26 ottobre 2018, n. 6082, sez. III e nella sent. 9 gennaio 2019, n. 193, sez. V).