Scadenza consolidato 2018
Entro il 30 settembre 2019, gli enti tenuti all’assolvimento dovranno procedere all’approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all’Allegato n. 4/4 (art. 11bis D. Lgs. 118/2011 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato –; c. 8 art. 151 D. Lgs. 267/2000).
Ricordiamo che l’approvazione del bilancio consolidato è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.