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Tributi locali: il mancato versamento comporta l’esclusione dalla gara

L’ANAC, con il parere n. 2211/2019, richiamando il comma 4 dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), ha chiarito che il mancato pagamento dei tributi locali ha rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara.

L’art. 80, comma 4, del Codice, infatti, prevede che «Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione».

Conseguentemente, premesso che si considera violazione grave il mancato versamento di tributi per importi superiori a 5000 euro, secondo l’ANAC le imprese che vogliono partecipare a gare di appalto per servizi, forniture e lavori (o per concessioni) indette dai Comuni, dovranno essere in regola con il pagamento dei tributi locali, pena l’esclusione dalla procedura di gara.