Appalti: la verifica dell’anomalia nell’offerta
Nella gare di appalto il giudizio reso nel subprocedimento di verifica dell’anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e postula un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e compensazioni tra sottostime e sovrastime (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 gennaio 2018).
La verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica (la c.d. “caccia all’errore”), ma mira, invece, ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile ed affidabile e, dunque, se sia o meno in grado di offrire serio affidamento circa la corretta esecuzione della prestazione richiesta: è quanto ribadito dal TAR Umbria nella sent. 7 agosto 2019, n. 475, riprendendo un consolidato orientamento (cfr., ex multis, TAR Veneto, sez. I, sent. 24 agosto 2016, n. 973).
Nell’occasione i giudici hanno anche evidenziato che la valutazione con cui l’Amministrazione faccia proprie le ragioni addotte dall’impresa a giustificazione della propria offerta anomala, considerando attendibili le spiegazioni fornite, non deve necessariamente essere corredata da un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti e, pertanto, il giudizio favorevole di non anomalia, non richiedendo una motivazione puntuale ed analitica, può essere espresso semplicemente “per relationem” nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 marzo 2019, n. 1518).