Fattura elettronica: trasmissione SDI tramite intermediari
L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 348 del 2019, ha precisato che gli operatori economici possono ricorrere ad intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, previo accordo tra le parti e fatte salve le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Come si legge nella risposta dell’Agenzia, quanto alla firma digitale si specifica che:
- se l’intermediario si limita a trasmettere al Sistema di Interscambio una fattura predisposta dall’istante, la firma digitale va apposta dallo stesso istante, in quanto agisce nelle vesti dell’emittente;
- se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo Sistema di Interscambio, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale.
Il Decreto Iva (DPR n. 633/1972) stabilisce che “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.”
In base a tale disposizione, dunque, l’obbligo di emettere la fattura è attribuito al cedente/prestatore del servizio che, sotto la propria responsabilità, può decidere di delegare tale incombenza al cessionario, al committente o ad un terzo.
In questo caso la fattura deve contenere l’annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo.
L’obbligo di emettere la fattura è attribuito al cedente/prestatore del servizio che, sotto la propria responsabilità, può decidere di delegare tale incombenza al cessionario, al committente o ad un terzo.