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Oneri sicurezza e manodopera appalti sotto soglia

Con riferimento agli oneri per gli appalti sotto soglia, la recente sentenza n. 683 del 16 luglio 2019 della CGA Sicilia (Consiglio di giustizia amministrativa – organo che in Sicilia ha le funzioni del Consiglio di Stato) ha chiarito che si applica anche agli appalti sotto soglia il principio contenuto nell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “gli oneri di sicurezza e il costo della manodopera devono essere espressamente indicati in sede di offerta”. Pertanto, il mancato rispetto di tale obbligo imposto dalla legge comporterà, quale conseguenza necessaria, l’esclusione dalla gara, in quanto, tale omissione non può considerarsi “formale” ma è da considerarsi “sostanziale”.

Resta comunque ferma la possibilità del soccorso istruttorio al fine di consentire ai partecipanti di sanare la loro posizione e di adempiere agli obblighi previsti dalla legge in materia entro il termine stabilito dall’Amministrazione aggiudicatrice.