Iva erroneamente addebitata: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 243 del 16 luglio 2019, relativa all’IVA erroneamente addebitata al contribuente e da questi versata, per la quale il fornitore non può più emettere le note di variazione, ha chiarito che il maggiore importo costituisce un indebito oggettivo il quale, se riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, può portare alla ripetizione delle somme indebitamente versate oppure al loro utilizzo in compensazione.

Nella risposta al suddetto interpello, l’Agenzia ha chiarito le modalità di recupero dell’IVA versata in eccesso.

In particolare, si evidenzia, la possibilità per il contribuente istante, di recuperare gli importi versati in eccesso all’erario “scomputandoli dai futuri versamenti che dovrà effettuare, relativamente alla propria sfera istituzionale, in regime di split payment”. Sarà poi cura dell’istante indicare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione, indicando specificatamente le motivazioni che hanno determinato l’indebito e i gli importi corrispondenti, “anche attraverso un apposito prospetto di riconciliazione dal quale emerga la corrispondenza tra le operazioni in relazione alle quali è stato effettuato, in regime di split payment, il versamento dell’indebito IVA e quelle sulle quali è stata applicata la minore aliquota IVA, ai fini della determinazione del credito utilizzabile in compensazione”.

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