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Contributi ai Comuni: pubblicato il Decreto Direttoriale del MISE

Pubblicato lo scorso 10 luglio il Decreto Direttoriale del MISE che disciplina le modalità di attuazione delle misure a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del Decreto Crescita (legge 30 aprile 2019, n.34).

Il Decreto è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nello specifico il decreto stabilisce:

  • Finalità e risorse, stabilendo che gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 1, comma 6, legge 27 dicembre 2013, 147);
  • L’utilizzo delle risorse, che viene autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri previa periodica richiesta da parte del Ministero. Restano ferme le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze, previste dall’articolo 30 del DL crescita, ai fini dell’erogazione del contributo;
  • Gli interventi ammissibili, stabilendo che possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche indicate all’articolo 30, comma 3, del DL Crescita in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
  • La misura del contributo erogabile, che è pari alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune e comunque non superiore all’importo stabilito nel decreto di assegnazione. Infatti, nel caso in cui il costo dell’intervento sia superiore all’importo determinato dal decreto di assegnazione, la copertura della parte di costo eccedente è a carico del Comune;
  • L’erogazione della prima quota di contributo, stabilendo che i Comuni, per attestare l’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, devono trasmettere, in relazione a ciascuna delle opere interessate, le seguenti informazioni: a) Codice unico di progetto (CUP); b) Codice identificativo di gara (CIG) per lavori; c) data di inizio dell’esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c); d) data prevista di fine lavori; e) costo dell’opera da realizzare;
  • L’erogazione del saldo, stabilendo che, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, i Comuni, per attestare l’avvenuta realizzazione delle opere, devono trasmettere le seguenti informazioni: a) il costo a consuntivo dell’opera, come risultante dall’ultimo quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d’asta; b) i dati in ordine al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dei lavori;
  • Il monitoraggio della realizzazione finanziaria delle opere, sia fisica che procedurale, che deve essere effettuato, sulla base dei dati forniti dai Comuni, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • I criteri di informazione e pubblicità, stabilendo che i Comuni devono dare pubblicità dell’importo ricevuto nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, ai sensi dei commi 10 e 12 dell’articolo 30 del DL crescita. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e aggiorna periodicamente l’elenco dei Comuni che utilizzano il contributo con indicazione dei contributi erogati per ciascuna opera pubblica finanziata.