Il recente Decreto Crescita interviene anche in materia di deducibilità dell’IMU, modificando il primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quale, nella nuova versione, stabilisce che:
“L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni”.
Tuttavia, la deducibilità non è immediata ma viene progressivamente incrementata fino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, a decorrere dal 2023, secondo i seguenti parametri:
- 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- 70 per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;
- 100 per cento (totale deducibilità) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.
L’applicazione delle nuove quote di deducibilità è prevista anche con riferimento all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (L.P. 23 aprile 2014, n. 3) e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (L.P. 30 dicembre 2014, n. 14).