Il Ministero dell’Interno, con Decreto del 25 giugno 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2019, stabilisce, a partire dal 2019, le modalità, criteri e termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni costituitesi negli anni 2012 e successivi.
Tali enti, per un periodo massimo di dieci anni, possono usufruire di un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.
Nel caso in cui le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, si dà priorità alle fusioni con maggiore anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità.
Nel caso in cui le richieste di contributo erariale risultino, invece, inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti vengono distribuite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
Per ottenere il contributo, le Regioni devono inviare al Ministero dell’Interno copia della legge regionale istitutiva della fusione entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.