RPCT: Il Comandante della Polizia Locale può assumerne le funzioni

Anche il Comandante della Polizia Locale può assumere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): è l’orientamento espresso dall’ANAC con la delibera n. 333 del 20 giugno 2019.

Come è noto, in passato la giurisprudenza aveva evidenziato «… l’incompatibilità delle funzioni di comandante con altri incarichi, per evitare eventuali conflitti di interesse…» e per «… l’evidente pericolo che il ruolo di controllore e controllato finiscano per sommarsi in un’unica figura…» (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 maggio 2013, n. 2607).

Più recentemente, il Legislatore, con il comma 221 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha sancito il superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale: ed infatti, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sent. 24 febbraio 2019, n. 2147, ha evidenziato che il conferimento di ulteriori incarichi può essere attribuito anche ai dirigenti della polizia municipale nonché ai responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni di più ridotte dimensioni che di figure dirigenziali siano privi.

Tanto premesso, preso atto dell’orientamento giurisprudenziale e dell’intervento legislativo, l’ANAC ha rilevato che nell’ordinamento non sussiste alcuna incompatibilità tra lo svolgimento del ruolo di RPCT e quello di Comandante del corpo di Polizia locale e che, conseguentemente, può essere attribuito al Comandante della Polizia anche l’incarico di RPCT, con le dovute cautele.

 

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