Appalti: le principali novità del Decreto Sblocca Cantieri

Il Decreto Sblocca Cantieri, convertito con la Legge n. 55/2019, pubblicata sulla G.U. n. 171 del 29 giugno 2019, prevede delle novità anche nella delicata materia degli appalti, adottate allo scopo di semplificare le procedure di gara rendendo tutto il sistema meno macchinoso, sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici in fase di partecipazione.

In primo luogo, il Decreto Sblocca Cantieri dispone che l’esclusione automatica delle offerte anomale può essere applicata se l’appalto non riveste interesse transfrontaliero.

In secondo luogo, è stato modificato l’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), che individua le modalità di affidamento distinguendole in base al valore dell’appalto. In particolare, per le gare indette a partire dal 19 aprile 2019, si potrà procedere nei seguenti modi:

  • in caso di contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, come previsto anche in passato (art. 36, comma 2, lett. a);
  • in caso di lavori di importo fra 40.000 e 200.000 euro (a fronte dei precedenti 150.000 euro), mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici, e non più dieci come invece prevedeva la precedente formulazione della norma, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b);
  • per i lavori di importo superiore ai 200.000 euro e fino alle soglie comunitarie, mediante procedura aperta ex art. 60 del Codcie, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, sempre che il numero delle stesse sia pari o superiore a dieci ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice (art. 36, comma 2, lett. c);
  • in caso di servizi e forniture di importo fra 40.000 euro e le soglie di rilevanza comunitaria, con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Sempre al fine di snellire le procedure, il Decreto, sostituendo il comma 5 dell’art. 36, accorda alle stazioni appaltanti la facoltà di esaminare le offerte prima del vaglio della documentazione sul possesso dei requisiti, purché tale possibilità sia espressamente indicata nel bando.

Tra le novità più importanti, troviamo l’inserimento del comma 9 bis, il quale prevede che il procedimento principale di selezione delle offerte per i contratti ex art. 36 è quello del minor prezzo e che una diversa scelta della stazione appaltante è ammessa solo se adeguatamente motivata. Rimangono fuori dalla previsione di tale norma i servizi sociali, i servizi di ristorazione, quelli ad alta intensità di manodopera e, infine, i contratti relativi ai servizi di architettura e ingegneria previsti dall’art. 95 comma 3.

In più, sono state introdotte due diverse modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili in base al numero delle offerte ammesse.

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