Maggiorazione TASI: la delibera va pubblicata interamente

In materia di TASI, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, la pubblicazione è condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote: di conseguenza, i Comuni devono provvedere alla trasmissione, esclusivamente per via telematica, al MEF e senza la spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, a garanzia del corretto esercizio della potere impositivo.

In più occasioni la giurisprudenza ha ricordato che tale pubblicazione è fondamentale per l’efficacia delle delibere: ad esempio, il principio è stato recentemente ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 18 giugno 2019, n. 7844.

Per effettuare l’inserimento degli atti, è necessario accedere all’area riservata del Portale del federalismo fiscale, selezionare il servizio Normativa tributi locali e, quindi, la sezione denominata IUC(IMU-TARI-TASI)/IMI/IMIS (la guida è consultabile al seguente link: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/GUIDA-inserimento-IUC_per-il-sito_2017.pdf).

 

 

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