TARI: aggiornamento tariffe

L’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) prevede che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Nella sentenza del 4 giugno 2019, n. 536, il TAR Lombardia, Brescia, sez. II, ha stabilito che la delibera di aggiornamento della TARI adottata oltre il termine previsto per il bilancio di previsione non produce l’illegittimità della delibera stessa: semplicemente, le nuove aliquote non potranno essere applicate a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di approvazione. La loro efficacia, quindi, non è retroattiva ad inizio anno ma decorre dalla data di adozione.

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