Congruità da motivare per affidamento in house

L’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), impone al Comune che intende procedere ad un affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, di effettuare “preventivamente” la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, “avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, l’art. 192 contiene “un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall’Amministrazione, anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche”. Ciò a testimonianza di una linea di tendenza dell’ordinamento che, pur ammettendo quale forma di gestione dei servizi pubblici l’affidamento diretto alla società in house, richiede la dimostrazione che tale scelta, preferita rispetto a quelle del ricorso al mercato, sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 3 ottobre 2016, n. 1781).

Conseguentemente, laddove tale valutazione circa la congruità economica dell’affidamento sia assente, il relativo provvedimento è illegittimo: in tal senso si è pronunciato il TAR Toscana, sez. III, nella sent. 10 giugno 2019, n. 844. Nell’occasione i giudici hanno anche chiarito che non può essere considerata sufficiente l’affermazione in base alla quale l’affidamento “comporta un notevole risparmio per l’Ente e per la collettività”, in quanto trattasi di indicazione, in assenza di una puntuale dimostrazione, meramente apodittica e di mero stile, inidonea a consentire di esaurire il percorso motivazionale e di verifica dei presupposti di cui all’art. 192 alla quale il Comune è tenuto.

 

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