Con la risposta n. 155 del 22 maggio 2019 all’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, con riferimento all’ipotesi di applicazione del regime speciale monofase IVA per l’editoria di cui all’articolo 74, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, trova applicazione il comma 2 dell’articolo 26 del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui è prevista la possibilità di “portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
Nel rispondere al quesito posto dal contribuente, l’amministrazione finanziaria riprende l’articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce che: “In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l’imposta è dovuta: (…) 6 c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico”.
Il predetto regime è caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo (l’editore). L’IVA è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali. Ne consegue che il documento di addebito emesso dall’editore e dai successivi cedenti di prodotti editoriali non ha rilevanza ai fini della rivalsa di cui all’articolo 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 né ai fini della detrazione di cui all’articolo 19 dello stesso decreto da parte degli acquirenti.