Obbligo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di servizi standardizzati e ad alta intensità di manodopera
Secondo quanto affermato dalla recente sentenza, n. 8 del 21 maggio 2019, del Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria, gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici) vengono aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, anche quando hanno caratteristiche standardizzate.
Con questa sentenza, il Consiglio di Stato, chiamato a risolvere il contrasto giurisprudenziale sul criterio di aggiudicazione in caso di servizi standardizzati e ad alta intensità di manodopera, chiarisce la questione relativa alla scelta del criterio di aggiudicazione che deve essere applicato in questi casi.
La questione nasce dal fatto che l’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) prevede due criteri antitetici:
- l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che ai sensi del comma 3, lett. a) deve essere utilizzato per i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’art. 50, comma 1 del codice dei contratti, ovvero quei contratti «nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto».
- il minor prezzo che ai sensi del comma 4, lett. b) è utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, purché venga data adeguata motivazione.
Secondo il Consiglio di Stato il rapporto tra la prima e la seconda norma non può essere intesa nel senso di specialità, per cui la norma generale (quella sugli appalti ad alta intensità di manodopera) viene derogata da quella speciale (quella sugli appalti standardizzati) e nella sentenza, viene sancito che in presenza di servizi che presentano entrambe le caratteristiche è la regola dell’offerta economicamente più vantaggiosa a prevalere.
Riportando per maggiore chiarezza quanto testualmente scritto in sentenza, “nell’ipotesi in cui un servizio ad alta intensità di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo art. 95, come nel caso che ha dato origine alla rimessione a questa Adunanza plenaria, vi è un concorso di disposizioni di legge tra loro contrastanti, derivante dal diverso ed antitetico criterio di aggiudicazione rispettivamente previsto per l’uno o l’altro tipo di servizio e dal diverso grado di percettività della norma. Si pone quindi un conflitto (o concorso apparente) di norme, che richiede di essere risolto con l’individuazione di quella prevalente. Il conflitto così prospettato non può che essere risolto a favore del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo previsto dal comma 3, rispetto al quale quello del minor prezzo invece consentito in base al comma 4 è subvalente”.
Quindi, in sostanza, sulla base dell’analisi normativa sia interna sia europea, nonché della cornice di indirizzo politico-legislativo ad esse presupposta, l’Adunanza Plenaria ha definito il principio di diritto per cui “gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice”.