Definizione agevolata delle irregolarità formali: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Ulteriori chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E, circa la definizione agevolata delle irregolarità formali, concessa anche se non sono state corrette tutte le irregolarità. Come si legge nel comunicato stampa dello scorso 15 maggio, ad esempio, a chi riceve un invito a mettersi in regola da parte dell’ufficio, viene concesso più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020; in presenza di un giustificato motivo, sarà, infatti, possibile avvalersi di ulteriori 30 giorni dalla ricezione dell’invito, purché il contribuente abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima rata o della rata unica. In particolare l’Agenzia si concentra sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, fornendo un elenco delle violazioni, inosservanze e/o omissioni di natura formale ammesse alla definizione e di quelle che, invece, sono escluse dalla definizione agevolata.
Quanto ai tempi e ai modi per la definizione agevolata delle violazioni formali, come specificato dall’Agenzia, la regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di euro 200 per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicate nel modello F24. Il contribuente può scegliere sia quali sia quanti periodi d’imposta regolarizzare. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.