Passaggio da regime di vantaggio a regime forfetario

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 140 del 14 maggio 2019, il passaggio dal regime di vantaggio al regime forfettario avviene in maniera automatica e senza passare dal regime ordinario (fatta salva l’opzione da parte del contribuente), in quanto, è stato rilevato un rapporto di continuità/consecutività tra i due regimi che porta ad un passaggio naturale dall’uno all’altro nel momento in cui vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo.

In generale, come noto, il regime dei forfetari rappresenta il regime naturale per tutti coloro che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro.

Con la detta risposta a interpello, n. 140 del 2019, l’Agenzia ha fornito nuove istruzioni sul passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario, specificando che la persona fisica in regime dei minimi che nel corso del 2019 supera, per oltre il 50%, la soglia di ricavi massimi (pari a 30.000 euro) può passare direttamente al regime forfetario e adottarlo per tutto il periodo d’imposta.

Ciò è quanto emerge dalla risposta dell’Agenzia all’interpello di un contribuente che, avendo superato di oltre il 50% il limite massimo di ricavi previsto pari a 30.000 euro, e che pertanto prevede di uscire dal regime dei minimi (D.L. 98/2011) nel corso del 2019, ma ritiene di non superare la soglia dei 65mila euro, chiede se è possibile adottare, già dal 2019 il regime forfettario.

 

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