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La retrodatazione della detrazione dell’IVA

Il Decreto fiscale 2019, tra le molte novità, introduce anche la possibilità per i contribuenti di far detrarre l’IVA facendo riferimento al periodo di liquidazione in cui l’imposta è divenuta esigibile.

L’operazione, tuttavia, non è particolarmente agevole: infatti, a tal fine, il contribuente che registra il documento di acquisto in un mese diverso (successivo) rispetto a quello in cui intende esercitare il diritto alla detrazione, deve essere dotato di un software che consenta di recepire la retrodatazione degli effetti e, dunque, di un software “adeguato” alla modifica normativa.

Le condizioni che rendono legittimo l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sono state specificate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 2018.

Innanzitutto, il tributo deve essere esigibile secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972; in tal caso l’esigibilità coincide con il momento di effettuazione dell’operazione. È necessario, inoltre, che il contribuente sia materialmente in possesso della fattura di acquisto.

Altra condizione fondamentale per beneficiare della retrodatazione degli effetti della detrazione consiste nella registrazione del documento di acquisto ricevuto (nel mese successivo), che deve necessariamente effettuata entro il giorno 15 del mese successivo. Ancora, il software contabile a disposizione del contribuente dovrà essere in grado di recepire le istruzioni di quest’ultimo che, nonostante abbia effettuato la registrazione del documento nel libro degli acquisti (art. 25, D.P.R. n. 633/1972), chiede di anticipare la detrazione del tributo al periodo di liquidazione precedente.