Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 100 del 30 aprile), il decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto crescita” recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, in vigore dal 1 maggio 2019, suddiviso in 51 articoli distribuiti in IV Capi.
Tra gli interventi più rilevanti per gli Enti locali, segnaliamo l’art. 33, relativo all’Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e l’art. 30, concernente i “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”.
Nello specifico, l’art. 33 contiene una modifica della disciplina in materia di assunzioni, disponendo che sia le Regioni a statuto ordinario sia i Comuni <<… possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione…>>.
Con riferimento, invece, all’art. 30, il testo normativo dichiara che, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono assegnati, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
Il contributo viene attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, in base ai dati pubblicati dall’ ISTAT, come di seguito indicato:
- ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
Come si legge nel testo del decreto, tali contributi sono destinati ad una o più opere pubbliche in materia di:
- efficientamento energetico, compresi interventi diretti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Le opere sono finanziate a condizione che:
- non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.
L’esecuzione dei lavori deve avvenire entro il 31 ottobre 2019. I Comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.