Non si può utilizzare l’imposta di soggiorno per finanziare il servizio raccolta rifiuti

Non è possibile destinare una parte del gettito proveniente dall’imposta di soggiorno per il finanziamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, e con il conseguente inserimento del corrispondente intervento comunale nel piano economico finanziario della TARI: è quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 71 depositata il 9 aprile.

Secondo i giudici, infatti, l’imposta di soggiorno, per come espressamente previsto dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, deve essere finalizzata a finanziare “interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”: in sintesi, come rilevato dalla giurisprudenza della Corte (sez. Campania, delib. n. 11/2018/PAR; sez. Puglia, delib. n. 201/2015/PAR; sez. Emilia Romagna, delib. n. 228/2014/PAR), si tratta di una “imposta di scopo”, il cui gettito deve utilizzarsi esclusivamente per il finanziamento diretto ed immediato di interventi nel settore del turismo e di interventi ad esso connessi, mediante la previsione di un vincolo di destinazione incombente sulla relativa entrata.

L’esistenza di siffatto vincolo implica evidentemente che, nel bilancio dell’ente, tale entrata debba essere correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre. Diversamente, il vincolo, di origine normativa, verrebbe disatteso e, dunque, violato.

 

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!